Aprile 17, 2021 In Responsabilità sanitaria

LA RESPONSABILITA’ SANITARIA E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Fino a qualche tempo fa non mi ero mai occupato come Avvocato di casi di cd. malasanità o più tecnicamente di “colpa medica”, che poi a dire il vero andrebbe definita ancor più correttamente come responsabilità sanitaria, in quanto la nuova disciplina disegnata nel 2017 dalla cd. Legge Gelli comprende la struttura sanitaria nel suo complesso nonché tutte le persone che in relazione alla struttura stessa operano a contatto con il paziente: dal medico, all’infermiere fino al volontario.

Ammetto di essermi introdotto nella materia da autodidatta, investito da alcuni clienti che mi hanno chiesto di poterli assistere nella cura di contenziosi di questo genere, raccogliendo risultati molto positivi e facendo accrescere in me la voglia di approfondire sempre di più questa tematica.

La Legge Gelli ha il merito di aver normato molti aspetti legati alla responsabilità sanitaria, in primo luogo distinguendo in modo netto, a decorrere dal 1 aprile 2017, la responsabilità della struttura sanitaria (responsabilità contrattuale), dalla responsabilità del medico o del sanitario (responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.). Distinzione che assume un riflesso diretto sulla tipologia di azione che il danneggiato dovrà proporre ai fini del risarcimento del danno nonché ai fini dell’onere della prova.

Nella mia esperienza diretta da Avvocato, in relazione ai casi che ho potuto concretamente curare e risolvere, ho compreso che in materia di responsabilità sanitaria assume un enorme rilievo la tematica legata al nesso di causalità tra la condotta e l’evento di danno (elemento su cui è sempre necessario che il consulente o il perito della parte si soffermi in modo particolare in sede di relazione), che in questo campo deve essere inteso come nesso di causalità materiale secondo il principio generale previsto dagli artt. 40 e 41 del codice penale.

Ai fini civilistici, a differenze di quanto accade nel campo penale (principio della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”) è corretto parlare di causalità probabilistica, secondo il diverso principio del “più probabile che non”. Ragion per cui è assolutamente possibile che una medesima condotta possa comportare l’assoluzione dal punto di vista del processo penale e, al tempo stesso, il risarcimento per il danneggiato dal punto di vista civilistico.

Accanto al nesso di causalità, altro elemento centrale è rappresentato sicuramente dalla responsabilità del medico o del sanitario. Quando e in che modo si può affermare che la condotta del medico sia reprensibile e, pertanto, possa ritenersi interessata da colpa? Sicuramente il principio generale è quello dettato dall’art. 1176, comma 2, c.c. che introduce il cd. “agente modello”, rispetto al quale poter operare un giudizio controfattuale (legato ad elementi scientifici, statistici, di acquisita esperienza ecc.), al fine di parametrare la condotta assunta in concreto e comprendere se quella specifica prestazione medico/sanitaria è stata svolta con la diligenza richiesta.

In questo articolo ho accennato soltanto a due dei tanti aspetti che è opportuno approfondire e conoscere al fine di poter operare correttamente la difesa legale, sia dalla parte dell’attore danneggiato, sia dalla parte del medico o delle strutture sanitarie convenute.

Per saperne di più contattaci.

info@avvocatogiuseppemecca.it

www.avvocatogiuseppemecca.it

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Giuseppe Mecca

Impegnato oramai da anni nell’attività di tutela legale dei contribuenti interessati dalla riscossione a mezzo di cartelle di pagamento, posta in essere per mano dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia.

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