RESIDENZA FISCALE E TASSAZIONE IN ITALIA DEI REDDITI ESTERI
Il concetto fondamentale per stabilire ove un soggetto è tenuto a pagare sui redditi percepiti è quello della “residenza fiscale”, cosi come disciplinato dall’art. 2, comma 2, del DPR N. 917/86. Secondo tale norma un soggetto si considera fiscalmente residente in italia se è iscritto all’anagrafe della popolazione residente, o alternativamente se ha il proprio domicilio o la propria residenza ( ai sensi dell’articolo 43 del codice civile in Italia) per la maggior parte del periodo d’imposta ovvero 183 giorni all’anno. Il mantenimento della residenza fiscale in Italia, comporta necessariamente l’obbligo di pagare le imposte sui redditi in Italia anche sui redditi prodotti all’estero. Questo, infatti, è quanto prevede il principio della “ Word Wide Taxation” , previsto dall ‘art. 3 del DPR N. 917/86, questo principio è uno dei fondamenti del nostro sistema fiscale, ma anche di molti sistemi fiscali dei paesi avanzati. Il concetto è molto semplice: un soggetto è tenuto a pagare le imposte ovunque prodotte, in un unico stato, quello di residenza, salvo poi ottenere un credito per le eventuali altre imposte già pagate nei paesi ove le stesse sono state percepite. Al fine di evitare la doppia imposizione, conseguente al pagamento delle imposte nel paese di residenza del dichiarante oltre che nel paese di produzione del reddito, sia le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra gli stati sia il DPR 917/86, prevedono un principio generale di divieto della doppia imposizione , per cui la stessa imposta non può essere applicata più volte. Per poter applicare concretamente questo principio occorre far riferimento all’art. 165 del DPR N 917/86 e alla convenzione stipulata contro le doppie imposizioni. Nella legge di bilancio 2017 ovvero legge n. 23272016 , un ruolo di primo piano è rivestito dal nuovo regime opzionale resident non domiciled ( res non dom), che in deroga al generale principio di tassazione del reddito su base mondiale ( word taxation principle), consente ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale italiana di non includere nella base imponibile complessiva i redditi che si considerano, in base ai criteri di collegamento reali previsti dall’art. 23 del TUIR, prodotti all’estero. I soggetti aderenti al regime, in relazione ai redditi esteri, possono versare un’imposta sostitutiva capitaria, fissata forfettariamente in 100 mila euro, che esaurisce completamente il prelievo. Il regime è divenuto pienamente operativo con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato l’8 Marzo 2017, recante “ Modalità applicative per l’esercizio , la modifica o la revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’art. 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 197 (TUIR), e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo art. 24 –bis” I commi da 152 a 154 e da 157 a 159 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 hanno inaugurato un regime sostitutivo di imposizione indirizzato ai nuovi residenti. In particolare , il comma 152 ha introdotto nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) il nuovo articolo 24-bis, che consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. I redditi invece prodotti nel territorio dello stato sono, invece, ordinariamente assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. In base all’articolo 24 bis , comma 1, primo periodo, i destinatari della norma sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, Tuir, a mente de quale” Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”. I contribuenti non devono essere stati fiscalmente residenti nel territorio dello Stato in almeno nove dei dieci periodi d’imposta (periodo di monitoraggio) che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Il predetto provvedimento attuativo ha chiarito che possono effettuare l’opzione anche i contribuenti che, nel periodo di monitoraggio , sono rientrati nell’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 2 –bis, Tuir, a mente del quale “ Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o Territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale” Si evidenzia che l’articolo 24 bis, comma 6, dispone che il beneficiario principale dell’opzione può chiedere che essa venga estesa, nel corso di tutto il periodo di validità, a uno o più familiari individuati dall’art. 433 del codice civile. Per usufruire dell’imposta sostitutiva , i familiari si devono trovare nelle medesime condizioni poste dal comma 1 dell’articolo 24 bis, devono aver trasferito la propria residenza in Italia, ma non devono essere stati fiscalmente residenti nello stato per un periodo pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Il contribuente può acquisire un parere preventivo dell’Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e in alternativa se non ricevuta alcuna risposta all’istanza può comunque esercitare l’opzione. La ratio di tale regime è quella di consentire a chi intende trasferire la residenza fiscale in Italia di pagare un imposta sostitutiva fissa stabilita e ridotta per ciascun familiare che ne usufruisce a prescindere dal quantum imponibile dei redditi realizzati all’estero. L’art. 1 comma 153, della legge di bilancio 2017, dispone , per i soggetti che esercitano l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri altre esenzioni e semplificazioni fiscali tra cui l’esclusione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’art. 4 del D.L 167/90, l’esenzione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio di cui all’art. 19 comma 13 e 18 del D.L.201/2011.
Avv. Fappiano Tommaso
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