Novembre 18, 2014 In Leggi e provvedimenti

L’ATTO DI DINIEGO E’ SEMPRE IMPUGNABILE

L’atto di diniego ricevuto dall’ufficio deve essere inteso quale atto idoneo a produrre svantaggi fiscali nella sfera giuridico-patrimoniale del contribuente. Ne consegue che, alla luce della interpretazione estensiva dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, l’atto di diniego deve considerarsi sempre impugnabile dinanzi alla competente Commissione tributaria.

Ad affermare quanto sopra ci ha pensato di recente la Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 16911/2014.

La Commissione romana, accogliendo il ricorso della ricorrente, ha affermato testualmente che il diniego “è un atto ritualmente impugnabile in quanto è idoneo a determinare svantaggi fiscali nella sfera giuridico-patrimoniale del contribuente”.

A ben vedere ciò che rileva ai fini della impugnabilità ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 è la suscettibilità dell’atto ad incidere nella sfera del contribuente.

Il diniego, infatti, incide sul rapporto tributario ed è suscettibile di essere impugnato dinanzi al giudice tributario. In questo senso deve essere richiamata una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (la n. 37737/2014).

E’ opinione del sottoscritto che il medesimo principio possa essere applicato nei casi di risposta negativa alla richiesta di autotutela ex art. 1, commi 537-544, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Una diversa interpretazione, infatti, darebbe luogo ad una disparita di trattamento tra i contribuenti a seconda dello strumento di difesa tributaria adoperato.

Per vederci chiaro.

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Giuseppe Mecca

Impegnato oramai da anni nell’attività di tutela legale dei contribuenti interessati dalla riscossione a mezzo di cartelle di pagamento, posta in essere per mano dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia.

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