DELEGA FISCALE 2014: COME CAMBIERA’ L’ABUSO DEL DIRITTO!
La delega fiscale non poteva trascurare un tema centrale in materia di normativa antielusiva quale è l’abuso del diritto. Quando si parla di abuso del diritto occorre necessariamente fare riferimento alla norma “base” rappresentata dall’art. 37-bis del Dpr 600/1973 che testualmente recita “Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”.
E’ fin troppo evidente la difficoltà di contemperare due esigenze primarie: da un lato, quella di evitare l’uso distorto di strumenti giuridici finalizzato ad ottenere un indebito risparmio di imposta, sia pure attraverso condotte che non si pongono in formale contrasto con la legge; dall’altro, quella di garantire l’assoluta libertà di scelta del contribuente in ambito fiscale.
La delega fiscale, attraverso la norma contenuta nell’art. 5, prova così a cristallizzare una serie di principi affermatisi nel tempo in materia, sia in ambito giurisprudenziale che dottrinale, anche sulla scorta della pianificazione fiscale n. 2012/772/Ue, del 6 dicembre 2012, tracciata dalla Commissione europea.
L’elemento chiave è rappresentato certamente dalle “valide ragioni” sottese alla scelta fiscale compiuta dal contribuente. In tal senso, l’operazione fiscale sarà ritenuta elusiva nel momento in cui lo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale rappresenterà la causa prevalente dell’operazione stessa, senza che via siano rilevanti ragioni extrafiscali.
Al contrario, ove tali ragioni sussistano, anche se non dirette a produrre una redditività immediata ma, in ogni caso, funzionali ad un miglioramento strutturale ed organizzativo dell’azienda, l’operazione fiscale dovrà ritenersi assolutamente irreprensibile.
All’accertamento della condotta elusiva seguirà la conseguente inopponibilità degli strumenti giuridici adottati all’amministrazione finanziaria ed il disconoscimento del relativo risparmio di imposta. E’ pacifico che l’inopponibilità dell’operazione assume una connotazione meramente fiscale senza che ciò possa intaccare minimamente l’efficacia civilista dell’atto compiuto (ad. una fusione, una scissione ecc.).
Ma non è tutto. La delega fiscale va oltre e tocca, a parere di chi scrive, la corda più delicata dell’abuso del diritto, ossia l’onere della prova. Sul tema la delega traccia una bipartizione dell’onere assai interessante (quantomeno negli intenti!).
Infatti, l’onere della prova sarà a carico dell’amministrazione finanziaria per quanto attiene alla dimostrazione del “disegno elusivo” nonché alla “manipolazione ed alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati”. Il fisco, inoltre, dovrà dimostrare che l’operazione posta in essere dal contribuente non risponde ad una normale logica di mercato, diretta al miglioramento dell’azienda.
Sarà invece onere del contribuente dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali, funzionali ad un miglioramento strutturale ed organizzativo dell’azienda, che giustifichino il ricorso agli strumenti giuridici utilizzati nel caso specifico.
Infine, la delega fiscale si muove nell’ottica della salvaguardia e del rafforzamento del diritto di difesa del contribuente, anche nella direzione di una diminuzione futura del contenzioso. Viene previsto, infatti, l’obbligo (a pena di nullità) di motivare l’atto di accertamento in maniera puntuale, soprattutto relativamente all’individuazione della condotta elusiva. Contestualmente la delega prevede la regolamentazione dettagliata del contraddittorio preventivo che rappresenta, oggi più di ieri, un momento imprescindibile di garanzia per la difesa del contribuente.
Prima di pagare, informati!
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