Giugno 24, 2015 In Leggi e provvedimenti

CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE

Per rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, è stato approvato, in sede di Consiglio dei Ministri ed in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 23 del 2014, un decreto legislativo contenente alcune disposizioni di rilievo che avranno un impatto notevole sul sempre discusso rapporto contribuente e fisco. Il predetto decreto legislativo prevede tre novità: la prima in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, la seconda per quanto concerne il raddoppio dei termini per l’accertamento e la terza relativa alla c.d. tax compliance.

In tema di abuso del diritto ed elusione fiscale i due concetti si unificano, inserendo un nuovo articolo nella legge 212/2000 sullo statuto del contribuente, che avrà una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).

I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:

  1. l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali;
  2. la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
  3. la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.

Accertata la condotta abusiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.

Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate.

In tema di “accertamento” il decreto introduce alcune novità per quanto concerne i termini. La normativa attuale e vigente  prevede che l’amministrazione finanziaria beneficia  del raddoppio dei termini anche se non è stata ancora inoltrata una formale denuncia all’A.G., ovvero se la stessa è stata presentata oltre i termini ordinari.

Il nuovo articolo prevede a tutela del contribuente che il raddoppio dei termini in presenza di un reato penale sia possibile a condizione che la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento.

In tema di tax compliance  ( l’adempimento spontaneo agli obblighi tributari) con lo stesso decreto viene istituito un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti denominato “regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.

L’accesso al regime di cui sopra, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle Entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Dott. Tommaso Fappiano

Condividi
mm

Giuseppe Mecca

Impegnato oramai da anni nell’attività di tutela legale dei contribuenti interessati dalla riscossione a mezzo di cartelle di pagamento, posta in essere per mano dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia.

Leave a Reply