ACCERTAMENTO FISCALE S.A.S.: IL SOCIO ACCOMANDANTE HA SEMPRE RESPONSABILITA’ LIMITATA
In caso di accertamento nei confronti di una SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.), la responsabilità del socio accomandante è sempre limitata alla quota di capitale sociale di cui egli è titolare. La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 286/2016, è intervenuta in materia di RESPONSABILITA’ DEL SOCIO ACCOMANDANTE in caso di accertamento ai danni della S.A.S.
I Giudici di Bergamo, dunque, hanno fornito una chiara interpretazione dell’art. 2313 del codice civile assumendo che tale norma “delinea la nozione di società in accomandita semplice precisando che, all’interno di essa, i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti ne rispondono limitatamente alla quota conferita”.
Ne discende l’impossibilità per i creditori sociali di aggredire il patrimonio personale del socio accomandante, neppure a seguito della infruttuosa escussione del patrimonio sociale.
La Ctp di Bergamo, inoltre, ha sapientemente precisato la nozione di “quota sociale” da intendersi quale porzione del capitale sociale di cui il socio accomandante è titolare.
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