Marzo 31, 2020 In Diritto e società

COVID-19 quale CAUSA DI FORZA MAGGIORE nei contratti con prestazioni corrispettive

L’art. 1467, comma 1, c.c. prevede quanto segue:

“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458”.

Tale norma, congiuntamente all’art. 1256 c.c., introduce nel nostro ordinamento uno dei principi fondamentali nella regolazione dei rapporti contrattuali: la CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

La causa di forza maggiore vale quale condizione utile a fare in modo che l’inadempimento contrattuale non possa essere addebitato alla parte, nel momento in cui la sinallagmaticità e corrispettività delle prestazioni contrattuali vengono meno in virtù di eventi straordinari ed imprevedibili. Tali eventi possono comportare la sopraggiunta impossibilità di adempiere alla prestazione contrattuale, e ciò per causa non imputabile al debitore per l’appunto.

In tali casi, sempre l’art. 1256 c.c., sancisce la risoluzione del contratto ove l’impossibilità di dare seguito alla prestazione in esso prevista sia determinata da una causa (anche temporanea) straordinaria, imprevedibile e non addebitabile al debitore.

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Giuseppe Mecca

Impegnato oramai da anni nell’attività di tutela legale dei contribuenti interessati dalla riscossione a mezzo di cartelle di pagamento, posta in essere per mano dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex Equitalia.

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